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D.L. 14/11/2003 n. 315TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 14 NOVEMBRE 2003, N. 315 (GU n. 13 del 17-1-2004) Testo del Decreto-Legge 14 novembre 2003, n. 315 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 268 del 18 novembre 2003), coordinato con la Legge di conversione 16 gennaio 2004, n. 5, recante: «Disposizioni urgenti in tema di composizione delle commissioni per la valutazione di impatto ambientale e di procedimenti autorizzatori per le infrastrutture di comunicazione elettronica. ». Avvertenza: Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonchè dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del Decreto-Legge, integrate con le modifiche apportate dalla Legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel Decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati. Le modifiche apportate dalla Legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi. Tali modifiche sono riportate sul terminale tra i segni ((...)). A norma dell'art. 15, comma 5, della Legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla Legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Art. 1. 1. L'articolo 19, comma 2, del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190, è sostituito dal seguente: «2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti (( ed esperti, )) particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del Decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il Decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.». Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 19 del Decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190 (Attuazione della Legge 21 dicembre 2001, n. 443, per la realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi strategici e di interesse nazionale), come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 19 (Contenuto della valutazione di impatto ambientale). 1. La valutazione di impatto ambientale individua gli effetti diretti ed indiretti di un progetto e delle sue principali alternative, compresa l'alternativa zero, sull'uomo, sulla fauna, sulla flora, sul suolo, sulle acque di superficie e sotterranee, sull'aria, sul clima, sul paesaggio e sull'interazione fra detti fattori, nonchè sui beni materiali e sul patrimonio culturale, sociale ed ambientale e valuta inoltre le condizioni per la realizzazione e l'esercizio delle opere e degli impianti. 2. Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentito il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, è istituita una commissione speciale di valutazione di impatto ambientale, composta da diciotto membri, oltre il presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti ed esperti, particolarmente qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti strategici, per i quali sia stato riconosciu- to in sede di intesa, un concorrente interesse regionale la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del Decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il Decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nell'ambito delle risorse cui al comma 3. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria. 3. La commissione di cui al comma 2 si avvale delle risorse versate dai soggetti aggiudicatori a norma dell'art. 27 della Legge 30 aprile 1999, n. 136, senza oneri per il bilancio dello Stato.». Art. 2. 1. L'articolo 18, comma 5, della Legge 11 marzo 1988, n. 67, come modificato dall'articolo 6, comma 1, della Legge 23 marzo 2001, n. 93, è sostituito dal seguente: «5. Ai fini dell'applicazione della disciplina sulla valutazione dell'impatto ambientale di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, e successive modifiche ed integrazioni, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, è istituita una commissione per le valutazioni dell'impatto ambientale, composta da trentacinque membri, oltre al presidente, scelti tra professori universitari, tra professionisti (( ed esperti, )) qualificati in materie progettuali, ambientali, economiche e giuridiche, e tra dirigenti della pubblica amministrazione. (( Per le valutazioni dell'impatto ambientale di infrastrutture e di insediamenti, per i quali sia stato riconosciuto, in sede di intesa, un concorrente interesse regionale, )) la commissione è integrata da un componente designato dalle regioni o dalle province autonome interessate. A tale fine, entro quindici giorni dalla data del Decreto di costituzione della commissione, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla designazione tra persone aventi gli stessi requisiti degli altri componenti di nomina statale. Con il Decreto di costituzione della commissione sono stabilite la durata e le modalità per l'organizzazione ed il funzionamento della stessa. Con successivo Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i compensi spettanti al presidente ed ai componenti della commissione, nei limiti delle risorse stanziate, nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il funzionamento della commissione medesima. Qualora le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano non provvedano alle designazioni entro il termine predetto, la commissione procede, sino alla designazione, alle valutazioni dell'impatto ambientale nella composizione ordinaria.». Riferimenti normativi: -Si riporta il testo dell'art. 18 della Legge 11 marzo 1988, n. 67 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge finanziaria 1988), come modificato dalla Legge qui pubblicata: «Art. 18. 1. In attuazione della Legge 8 luglio 1986, n. 349, ed in attesa della nuova disciplina relativa al programma triennale di salvaguardia ambientale, è autorizzata, per l'anno 1988, la spesa di lire 870 miliardi per un programma annuale, concernente l'esercizio in corso, di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, contenente a) interventi nelle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, di cui all'art. 7 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, per lire 160 miliardi, secondo quanto previsto per l'annualità 1988 dalla tabella D della presente Legge b) finanziamento dei progetti e degli interventi per il risanamento del bacino idrografico padano, nonchè dei progetti relativi ai bacini idrografici interregionali e dei maggiori bacini idrografici regionali; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 300 miliardi per il bacino padano ed in lire 25 miliardi per i progetti relativi agli altri bacini c) in attesa dell'approvazione della Legge-quadro sui parchi nazionali e le riserve naturali, istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e, d'intesa con la regione Sardegna, del parco marino del Golfo di Orosei, nonchè, d'intesa con le regioni interessate, di altri parchi nazionali o interregionali; si applicano, per i parchi nazionali così istituiti, in quanto compatibili, le nuove norme vigenti per il Parco nazionale d'Abruzzo, in particolare per la redazione ed approvazione dei piani regolatori, per la redazione ed approvazione dello statuto e per l'amministrazione e gestione del parco; la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 50 miliardi d) concessione di un contributo straordinario di 5 miliardi ciascuno all'ente Parco nazionale del Gran Paradiso e all'ente Parco nazionale d'Abruzzo e) progettazione ed avvio della realizzazione di un sistema informativo e di monitoraggio ambientale finalizzato alla redazione della relazione sullo stato dell'ambiente ed al perseguimento degli obiettivi di cui agli articoli 1, commi 3 e 6, 2, 7 e 14 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, anche attraverso il coordinamento a fini ambientali dei sistemi informativi delle altre amministrazioni ed enti statali, delle regioni, degli enti locali e delle unità sanitarie locali; nonchè completamento del piano generale di risanamento delle acque di cui all'art. 1, lettera a), della Legge 10 maggio 1976, n. 319, la relativa autorizzazione di spesa viene fissata in lire 75 miliardi f) finanziamento, previa valutazione da parte della commissione di cui all'art. 14 della Legge 28 febbraio 1986, n. 41, integrata da due rappresentanti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di progetti di occupazione aggiuntiva di giovani disoccupati, iscritti alle liste di collocamento, che riguardano: 1) la salvaguardia e valorizzazione ambientale dei parchi e delle riserve naturali nazionali e regionali; 2) il completamento del catasto degli scarichi pubblici e privati in corpi idrici; 3) il rilevamento delle discariche di rifiuti esistenti, con particolare riferimento a rifiuti tossici e nocivi. Questi tre progetti nazionali sono definiti dal Ministro dell'ambiente, viste le proposte provenienti dalle regioni, enti locali ed enti gestori dei parchi e sentite le competenti Commissioni parlamentari. La realizzazione di questi progetti è affidata alle regioni ed agli enti locali coinvolti e interessati secondo le priorità e articolazioni ivi contenute. L'assunzione a termine di giovani disoccupati iscritti alle liste di collocamento deve avvenire secondo il punteggio di tali liste, su domanda presentata dai giovani interessati contenente ogni utile informazione e sulla base di una graduatoria definita secondo i criteri e i titoli previsti in ciascun progetto. Tale graduatoria verrà affissa agli albi comunali dei comuni interessati. Almeno il 50 per cento delle disponibilità è riservato a iniziative localizzate nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico appro vato con Decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. |
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